STATUTO dell’Associazione “ACCADEMIA DELLA GINNASTICA SAN MARINO A.S.D., brevemente AGS”
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DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO – DURATA
– ARTICOLO 1 –
E’ costituita una Associazione denominata “ACCADEMIA DELLA GINNASTICA SAN MARINO A.S.D., brevemente AGS”.

– ARTICOLO 2 –
L’Associazione ha sede nel territorio di questa Repubblica di San Marino e precisamente a Serravalle (RSM), via Olivella n. 42, ma può istituire sedi secondarie sia in territorio sammarinese che all’estero.

– ARTICOLO 3 –
L’Associazione, che ha natura privatistica e non ha fini di lucro né finalità politiche, ha per scopo “la diffusione e lo sviluppo della pratica sportiva della Ginnastica a tutti i livelli e in tutte le sue connotazioni fra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la ginnastica artistica, la ginnastica acrobatica, la ginnastica ritmica, la ginnastica aerobica, il trampolino elastico, il teamgym, il mini trampolino, il tumbling, la cheerleading, la pole sport, il rope skipping, il Fitkid, l’acrosport, la ginnastica generale, nessuna tipologia esclusa, ivi comprese le discipline che dovessero emergere in seguito alla costituzione della presente associazione e ogni altra attività legata al movimento e al benessere psicofisico della persona, nonché organizzare e promuovere iniziative, gare, eventi e manifestazioni sportive e non, nel campo della Ginnastica e del movimento in genere.
Essa potrà inoltre:
a) affiliarsi ovvero associarsi in organi ed organismi nazionali, internazionali o stranieri aventi scopi analoghi o affini al proprio;
b) compiere ogni attività od operazione che, nel rispetto delle leggi vigenti, sia ritenuta necessaria od utile per il conseguimento dei propri scopi”.

– ARTICOLO 4 –

L’Associazione intende operare in piena indipendenza da qualsiasi influenza esterna ed in completa autonomia nei confronti di ogni formazione politica e di pubblici poteri. Essa intende altresì assumere piena responsabilità delle proprie azioni in difesa ed in rappresentanza degli interessi generali e particolari dei propri associati, con specifico riguardo ad un costante miglioramento, a tutti i livelli, della disciplina sportiva in cui essi operano.

– ARTICOLO 5 –
L’Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2100 ma potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione dell’assemblea.

CAPITALE SOCIALE – QUOTE
– ARTICOLO 6 –
Il capitale sociale è variabile ed è formato dalle quote di iscrizione, dalle quote annuali versate dagli associati, il cui ammontare è stabilito dall’Assemblea Ordinaria dei Soci, nonché dai contributi di Enti Pubblici e privati, dai proventi che conseguono alle attività organizzate e da eventuali donazioni.

– ARTICOLO 7 –
L’associato che non abbia eseguito, in tutto o in parte, il pagamento delle quote sottoscritte può, previa messa in mora con lettera raccomandata a.r. ed intimazione a pagare entro il termine di quindici giorni dal ricevimento, essere escluso dall’Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo.

AMMISSIONE, RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI
– ARTICOLO 8 –
Possono far parte dell’Associazione in qualità di associati tutti coloro i quali condividono gli scopi sociali di cui al superiore articolo 3.

– ARTICOLO 9 –
La domanda di iscrizione all’Associazione deve pervenire al Consiglio Direttivo e deve contenere:
1) l’indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e residenza dell’aspirante associato;
2) l’impegno a non portare discredito all’Associazione;
3) la dichiarazione di aver preso esatta visione, conoscenza e approvazione dello Statuto dell’Associazione;
4) l’impegno ad osservare il regolamento interno e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo decide sull’accoglimento della domanda dandone comunicazione.
La delibera di ammissione deve essere immediatamente annotata nel libro degli associati a cura del Presidente del Consiglio Direttivo.

– ARTICOLO 10 –
La qualità di Associato è provata dall’iscrizione nel libro degli associati e comporta la piena accettazione dell’atto costitutivo, dello statuto e delle regolari deliberazioni dell’Assemblea e degli altri organi dell’associazione.

– ARTICOLO 11 –
Il Consiglio Direttivo può escludere dall’associazione il socio:
– che provoca o fomenta gravi dissidi fra gli Associati;
– che non rispetta le disposizioni dello Statuto;
– che non osserva le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali nelle materie di loro competenza;
– che non è più in grado di cooperare al raggiungimento degli scopi sociali;
– che in qualunque modo arrechi danni gravi, o grave pregiudizio anche solo morali, all’Associazione;
– che si renda moroso nel versamento delle quote sociali o nel pagamento di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso l’Associazione.
La delibera del Consiglio Direttivo che decide l’esclusione è comunicata al socio escluso con lettera raccomandata da spedirsi a cura del Presidente entro quindici (15=) giorni dalla delibera.

– ARTICOLO 12 –
Il Consiglio Direttivo, con il voto unanime di tutti i suoi membri, ha facoltà di nominare Soci Onorari a vita coloro i quali per meriti particolari siano ritenuti degni di tale nomina.
I Soci Onorari hanno diritto di partecipare a tutte le attività e manifestazioni sociali, possono partecipare all’Assemblea ma solo con voto consultivo e non deliberativo e non sono tenuti al versamento delle quote.

ORGANI SOCIALI
– ARTICOLO 13 –
Gli organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio Sindacale.
Non può ricoprire cariche sociali colui che abbia riportato squalifiche superiori ad un anno da federazioni e associazioni generiche, ovvero abbia riportato condanna definitiva per reato non colposo.

L’ASSEMBLEA
– ARTICOLO 14 –
L’Assemblea è formata dai soci che al momento della riunione risultano iscritti nel Libro Soci.
Hanno diritto di voto tutti i soci maggiori di età.
Ogni socio ha diritto ad un unico voto.
I soci possono farsi rappresentare nell’Assemblea da altri soci mediante semplice delega scritta; ogni socio può rappresentare per delega solo un altro socio.
Le deliberazioni prese dall’Assemblea in conformità della Legge e del presente statuto obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o non rappresentati o dissenzienti.

– ARTICOLO 15 –
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso di convocazione che deve essere inviato ai soci, a mezzo lettera raccomandata, mail, telegramma o altro mezzo idoneo, almeno otto (8=) giorni prima della data fissata per la riunione.
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare.
Nello stesso avviso può essere fissato anche il giorno, l’ora ed il luogo dell’eventuale seconda convocazione da tenersi nel caso che nella prima convocazione non sia intervenuto il numero di soci richiesto dal presente statuto per la regolare costituzione dell’Assemblea.
La seconda convocazione deve essere fissata almeno un’ora dopo la prima.

– ARTICOLO 16 –
Il Consiglio Direttivo deve convocare senza ritardo l’assemblea quando ne è fatta domanda da almeno un quarto (1/4) dei soci dell’Associazione e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.
Se il Consiglio Direttivo non provvede entro quindici (15=) giorni successivi alla domanda, i soci richiedenti possono procedere direttamente alla convocazione dandone incarico ad un Notaio Pubblico sammarinese.

– ARTICOLO 17 –
L’Assemblea, che deve essere convocata almeno una volta all’anno entro i cinque mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale, ha le seguenti competenze:
a) discute, approva o modifica il Bilancio e il prospetto dei finanziamenti ed impieghi riassuntivi;
b) provvede alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Presidente, del vice Presidente, del Collegio Sindacale;
c) delibera sulla gestione dell’Associazione;
d) approva il Regolamento Tecnico;
f) scioglimento anticipato dell’Associazione ed, in tal caso, eventuali beni patrimoniali ed utili saranno devoluti alla Federazione Sammarinese Ginnastica;
g) ogni altra modifica dell’Atto Costitutivo e del presente statuto e qualunque altro argomento riservato alla competenza dell’assemblea.
L’Assemblea quando è stata regolarmente convocata è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza o rappresentanza per delega della maggioranza dei soci ed, in seconda convocazione, con la presenza di qualsiasi numero di soci.
L’Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti, anche per delega, ad eccezione della delibera di cui al punto f), per la quale è necessario un quorum minimo di 2/3 dei soci.
L’Assemblea, salve le eventuali formalità di convocazione inderogabilmente prescritte dalla Legge, si reputa in eguale modo regolarmente costituita, anche in assenza delle prescritte formalità di convocazione, quando in essa sono presenti o rappresentati tutti i soci iscritti nel Libro Soci da almeno 30 (trenta) giorni e sono intervenuti tutti i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale.
Tuttavia in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si senta sufficientemente informato.

– ARTICOLO 18 –
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di impedimento di questo, dal Vice Presidente.
Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell’Assemblea facendone inserire apposita menzione nel verbale.
Una volta constatata la regolarità della costituzione dell’Assemblea né la costituzione medesima, né la validità delle deliberazioni potranno essere inficiate da astensioni dal voto o da allontanamento di intervenuti che, per qualsiasi motivo, si verificassero nel corso dell’adunanza.

– ARTICOLO 19 –
Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate con le modalità di votazione scelte dal Presidente.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da apposito verbale che, se non redatto per ministero di Notaio, deve essere contestualmente redatto dal Segretario sull’apposito libro sociale sotto la responsabilità del Presidente e da entrambi sottoscritto.
Nel verbale devono essere riassunte, dietro loro richiesta, le dichiarazioni dei soci.
In tale caso il verbale verrà trascritto sull’apposito Libro Sociale a cura del Segretario verbalizzante.

CONSIGLIO DIRETTIVO
– ARTICOLO 20 –
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di due persone fino ad un massimo di sette persone.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre (3=) esercizi ed i suoi componenti possono essere rieletti.

– ARTICOLO 21 –
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e può fare, pertanto, tutto quanto sia reputato necessario o utile per il raggiungimento degli scopi sociali, essendo ad esso conferite tutte le facoltà per l’attuazione del medesimo con esclusione di quelle sole che, per Legge o per Statuto, sono riservate alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo vaglia anche l’ammissione di nuovi soci nell’Associazione ai sensi di quanto stabilito dall’art. 8 e segg. del presente Statuto e provvede alla regolare tenuta del libro soci.
Il Consiglio Direttivo provvede, altresì, all’esatta e razionale tenuta dei Libri Contabili ed all’adempimento degli atti amministrativi e risponde del proprio operato all’assemblea dei soci.

– ARTICOLO 22 –
Al Presidente del Consiglio Direttivo spettano la rappresentanza legale dell’Associazione e la firma sociale.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente questo è sostituito dal vice Presidente.

– ARTICOLO 23 –
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata a.r., mail o altre modalità, che dovranno pervenire ai convocati almeno tre (3=) giorni prima della data fissata per la riunione, ma in caso di particolare urgenza, la convocazione può essere fatta con un (1=) giorno di preavviso mediante telegramma, e-mail, telex o telefax o con altri mezzi idonei.
Il Presidente deve convocare senza ritardo il Consiglio Direttivo quando ne è fatta richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio medesimo, o dal Collegio Sindacale.
Il Consiglio deve, comunque, riunirsi almeno due (2=) volte all’anno.
Decade dalla carica il Consigliere che manchi alle riunioni del Consiglio per tre (3=) volte consecutive senza alcun giustificato motivo.

– ARTICOLO 24 –
Le sedute del Consiglio Direttivo, quando sono state regolarmente convocate, sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; esse sono comunque validamente costituite anche senza l’adempimento delle formalità prescritte per la convocazione, quando sono presenti tutti i Consiglieri.

– ARTICOLO 25 –
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale la deliberazione presa dal Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo debbono constare da verbale redatto sull’apposito Libro sociale, sotto la responsabilità del Presidente ed, eventualmente, a cura di un Segretario nominato volta per volta dal Presidente o permanentemente dal Consiglio anche fra persone estranee all’Associazione o al Consiglio.
I verbali sono sottoscritti dal Presidente ed, eventualmente, anche dal Segretario.

– ARTICOLO 26 –
I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto a retribuzione.
Essi hanno comunque diritto al rimborso delle spese documentate sostenute a cagione dell’espletamento delle mansioni di gestione dell’Associazione.

– ARTICOLO 27 –
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione; ha la firma sociale; presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale; nomina tra i membri del Consiglio Direttivo un Vice-Presidente destinato a farne le veci in caso di suo impedimento o per delega; redige il Registro nominativo degli associati e lo trasmette annualmente alla Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico entro il 31 dicembre di ogni anno.

– ARTICOLO 28 –
Il Segretario Generale dell’Associazione viene nominato dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Il Segretario Generale assiste il Presidente; amministra l’Associazione esercitando anche le funzioni di Tesoriere limitatamente ad atti di ordinaria amministrazione comprendendosi tra questi le operazioni bancarie ed il prelievo in qualsiasi forma di fondi liquidi dell’Associazione, nonché il rilascio di quietanze e ricevute.
Egli provvede alla convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.

COLLEGIO SINDACALE
– ARTICOLO 29 –
Il Collegio Sindacale si compone di due membri nominati dall’Assemblea dei Soci, all’infuori del Consiglio Direttivo.
Il revisore ed i supplenti stanno in carica due anni e sono sempre rieleggibili.
È compito del Collegio Sindacale di esaminare i conti della gestione trascorsa e presentarne rapporto scritto all’Assemblea dei Soci.
La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria laddove ricorrano le condizioni previste dalla legge 23.02.2006 n. 47 e successive modifiche.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
– ARTICOLO 30 –
L’esercizio sociale decorre dal 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il primo si chiuderà al 31 dicembre 2014.
Alla fine di ciascun esercizio sociale, nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge il Consiglio Direttivo procede alla formazione del bilancio sociale dell’esercizio decorso che deve essere compilato con criteri di oculata diligenza ed accompagnato da relazione scritta.
In esso deve risultare il conto profitti e perdite, il patrimonio sociale esistente ed ogni altra indicazione idonea a dare esatto conto della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione.
L’Assemblea Ordinaria per l’approvazione del bilancio deve essere riunita nei termini di legge.

– ARTICOLO 31 –
Gli eventuali residui attivi non possono essere ripartiti fra gli associati, ma debbono essere destinati all’espletamento dell’attività sociale.
L’Assemblea Ordinaria ha tuttavia facoltà di destinare annualmente una quota di utili alla costituzione di un fondo di riserva.

REGOLAMENTO TECNICO
– ARTICOLO 32 –
Il funzionamento tecnico ed amministrativo interno dell’associazione potrà essere disciplinato da un apposito Regolamento Tecnico predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
– ARTICOLO 33 –
In caso di scioglimento dell’Associazione, in qualsiasi tempo o per qualsiasi causa, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori per devolvere eventuali beni patrimoniali e utili alla Federazione Ginnastica Sammarinese.

DISPOSIZIONI FINALI
– ARTICOLO 34 –
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge.

– ARTICOLO 35 –
L’Associazione, così costituita, si obbliga all’osservanza delle leggi vigenti e di quelle future nella Repubblica di San Marino, nonché degli ordinamenti sportivi dettati da organi internazionali di cui la Repubblica stessa è parte, essa inoltre riconosce espressamente gli organi nazionali ed internazionali di giustizia sportiva e si impegna all’applicazione delle relative sanzioni.